17 giugno 2012

Caso Castellucci - L'Avv. Guerini si oppone alla richiesta di archiviazione della denuncia

La comunicazione dell’avv. Pietro Guerini:

Comunico che il Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano , dott. Ferdinando Pomarici , ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti del regista Romeo Castellucci per il procedimento aperto a seguito di denuncia depositata unicamente dal sottoscritto , come precisato dallo stesso PM nel suo provvedimento , per violazione degli artt. 403 e 404 c.p. dopo lo spettacolo " Sul concetto di volto nel figlio di Dio " , andato in scena a Milano il 24-1-2012 presso il teatro Franco Parenti .
La richiesta di archiviazione viene motivata con la tesi secondo cui nella fattispecie oggetto di vilipendio non sarebbe il volto di Gesù Cristo ma , al limite , il quadro su cui esso sarebbe raffigurato e che la non colpevolezza del regista sarebbe comprovata dall'analisi della sceneggiatura dell'opera .
Avverso tale richiesta ho presentato nei termini di legge ,  l'opposizione che allego , che autorizzo a pubblicare alla luce della rilevanza della vicenda , ampiamente trattata a suo tempo dai media , così come sono stati pubblicati analoghi atti per fatti sempre di rilevanza pubblica ( cito per tutti l'opposizione presentata dall'Avv. Giuliano Pisapia contro la richiesta di archiviazione presentata a favore del sig. Placanica per la morte del sig. Carlo Giuliani a Genova ) .
Avv. Pietro Guerini





Il testo dell’opposizione dell’avv. Pietro Guerini:

AVANTI LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
AVANTI IL GIP
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

NEL PROCEDIMENTO N. 4573/2012-MOD. 21 RGNR PROMOSSO SU DENUNCIA DELL’AVV. PIETRO GUERINI NEI CONFRONTI DEL SIG. ROMEO CASTELLUCCI , DELLA SUA COMPAGNIA E DEI RESPONSABILI DEL TEATRO PARENTI

OPPOSIZIONE EX ARTT. 408 TERZO COMMA E 410 CPP AVVERSO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEPOSITATA DAL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. FERDINANDO POMARICI IL 20-4-12 , CON AVVISO DI DEPOSITO NOTIFICATO ALLO SCRIVENTE IL 31-5-12 E TERMINE SCADENTE LUNEDI’ 11-6-12

Il sottoscritto , nella sua duplice veste di unico denunciante e di avvocato iscritto nel relativo albo del foro di Bergamo , regolarmente esercente la professione , insiste nel chiedere che il signor Pubblico Ministero , previa prosecuzione delle indagini , provveda all’esercizio dell’azione penale nei confronti del sig. Romeo Castellucci e degli altri indagati per i delitti di cui agli artt. 403 e 404 c.p. e che venga all’uopo fissata udienza avanti il Gip territorialmente competente .
La richiesta di archiviazione oggetto della presente opposizione verte su due princìpi , uno di merito e uno probatorio , assolutamente non condivisibili , al punto di apparire frutto di una forzatura e distorsione del significato più ovvio della legge .
1 ) VALUTAZIONE DELLA RICORRENZA O MENO DI UN OGGETTO DI CULTO RIFERITA ALL’OPERA IMBRATTATA IN SE’ E NON AL VOLTO DI GESU’ CRISTO CHE ESSA RAFFIGURA
Nel suo provvedimento il Dott. Pomarici , dopo aver individuato nel sottoscritto l’unico soggetto avente depositato denuncia dopo lo svolgimento della rappresentazione teatrale de qua , sostiene testualmente che “ nella fattispecie oggetto di vilipendio sarebbe la riproduzione di un’opera pittorica di Andrea Mantegna , rappresentante il visò di Gesù sicché deve fondatamente dubitarsi che siffatto dipinto costituisca un oggetto di culto , indipendentemente da quanto in esso dipinto . Si vuole cioè rimarcare la differenza tra un generico ed anonimo crocifisso , che costituisce oggetto di attenzione e quindi di culto , non per la qualità artistica della scultura , ma esclusivamente per il corpo di Gesù che in esso viene rappresentato , dall’opera artistica , la cui valenza opera solo ed esclusivamente per le capacità raffigurative dell’artista , e che non viene , infatti , apprezzata per l’oggetto che rappresenta , ma per le modalità artistiche con cui l’oggetto viene rappresentato “ .
In pratica , offesi sarebbero , al limite , gli eredi del Mantegna , asserito autore del dipinto .
E’ di tutta evidenza che , ragionando a tale stregua , i delitti contestati dovrebbero considerarsi già abrogati prima di un intervento del potere legislativo in tal senso , in violazione dei princìpi fondamentali del nostro Stato , in quanto Stato di Diritto , e della divisione dei poteri che ad esso si ricollega .
Risponde, infatti, del reato di cui all’art. 404 c.p. ( offesa a un confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) :
-chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto , nonché
-chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto .
a ) Anzitutto , è sin troppo palese che è l’immagine stessa di Gesù Cristo ad essere oggetto di culto , non certo il pezzo di materia su cui essa è raffigurata .
Certo , che l’immagine di Gesù Cristo venga raffigurata su un oggetto , questo è in sé affermazione scontata e che , comunque , non dovrebbe certo sorprendere chi , valutando la denuncia laicamente come si premette nella richiesta di archiviazione , dovrebbe escludere in radice il verificarsi di impalpabili apparizioni .
Ma è di tutta evidenza che se non costituisse oggetto di culto per un cristiano l’immagine di Gesù Cristo , ciò si tradurrebbe nella inverosimile conclusione che i cristiani sono fedeli senza culto , elemento essenziale di ogni confessione religiosa , termine quest’ultimo che , nel caso di specie , non viene riferito ad un’improvvisata setta , ma ad una religione che vanta un tradizione bimillenaria e 2 miliardi e 100 milioni di fedeli su tutto il pianeta .
A confermare l’ovvio ha provveduto la stessa Suprema Corte , precisando da sempre che : “ Agli effetti dell’art. 404 c.p. costituisce cosa oggetto di culto quella che si adora , come il crocifisso , l’immagine sacra , la reliquia etc “ ( cfr sentenza , sez. II , 28-10-1966 , n. 2419 , senza successiva pronunce contrarie ) , a smentire la singolare esclusività del crocifisso come possibile oggetto di culto per il cristiano , disposta ed evocata nel provvedimento oggi impugnato .
b ) Anche volendo discriminare tra oggetto ed oggetto , poi , l’asserzione secondo l’immagine di Gesù non possa costituire oggetto di culto per un cristiano se riprodotta su un dipinto è non solo del tutto fuori da ogni logica , ma addirittura smentita dalla storia planetaria degli ultimi due mila anni .
In primo luogo , sul piano logico , va sottolineato che il reato in oggetto tutela “ cose che formino oggetto di culto “ , espressione non solo ampia , come sottolineato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio , ma pure inequivocabilmente rivolta ad attribuire esclusiva rilevanza alla sensibilità percettiva della collettività .
Orbene , è di comune comprensione che se il 99% degli italiani ignora chi sia stato Mantegna e , comunque , non è in grado di identificare in quella raffigurazione un quadro del Mantegna , anche perché non trattasi di quel dipinto ma di una sua mera rappresentazione più o meno similare , il 100% dei nostri connazionali , atei compresi , è ben consapevole chi sia stato Gesù Cristo .
Guardando quella figura imbrattata , almeno il 99% della popolazione nazionale vede Gesù Cristo imbrattato , non l’asserito quadro del Mantegna .
In secondo luogo , sotto il profilo più strettamente storico , l’assunto di fondo affermato dal PM , diretto ad una lettura esclusivamente artistica dell’immagine , ignora che l’immagine di Gesù Cristo è raffigurata di regola proprio su dipinti , anche di splendida fattezza e di valore artistico sicuramente tale da competere con quello del Mantegna , che sono esposti nelle chiese e che costituiscono un inestimabile patrimonio artistico , soprattutto , tra l’altro , nel nostro paese .
A meno che si voglia , in adesione a forme di radicalismo ateistico ad oggi sconosciute , declassare e , comunque , convertire ogni chiesa in pinacoteca .
Ebbene sostenere che questi dipinti , esposti in pubblici luoghi di culto , non rappresentino oggetto di culto per i fedeli , che frequentano le chiese , significa cadere in un’evidente contraddizione in termini .
Ecco che l’imbrattamento dell’immagine di Gesù Cristo integra pacificamente il reato , quanto meno , previsto dal secondo comma dell’art. 404 c.p. , a prescindere dalla sostanza con la quale tale atto viene compiuto .
Alleghiamo , al riguardo , le immagini e le cronache della rappresentazione che sono state riportate sul web e dalla stampa dell’atto di imbrattamento , non allegate alla denuncia , effettuata nell’immediatezza della rappresentazione , e quindi tali da scongiurare la declaratoria di inammissibilità della presente opposizione , in quanto ulteriori elementi di prova ( DOCC. A-D ) .
Immagini e cronache che confermano l’imbrattamento e che , ad abundantiam , attestano che la materia con la quale è stata sprezzantemente imbrattata l’immagine di Gesù Cristo era ( o era tale da poter essere ragionevolmente ritenuta ) fecale , tanto più per il fetore inequivocabile diffuso in sala in presenza di più o meno entusiasti spettatori .
Ebbene ciascuno di noi valuti se non percepirebbe come offensivo nei propri riguardi l’imbrattamento della propria immagine raffigurata su un dipinto , anche di eccellente portata artistica , tanto più se effettuato con il ricorso a materia fecale .
Il carattere offensivo di una rappresentazione , anche artistica , ha costituito il fondamento per una moltitudine di condanne per diffamazione , a cui non si è sottratta persino la satira , che avrebbe come ampia portata giustificatoria la sua vocazione canzonatoria e disincantata .
Non si riesce davvero a comprendere come debba essere pacifica la punibilità per un fatto integrante un reato perseguibile a querela , come quello di cui all’art. 596 bis c.p. , ed essere esclusa quella per analogo fatto riguardante delitti perseguibili d’ufficio , come quelli in oggetto .
Se un cittadino può legittimamente sentirsi offeso come singolo ed essere tutelato giuridicamente per la propria offensiva rappresentazione ( in spettacoli e persino in vignette ) , tale tutela , stante il disposto di cui agli artt. 404 e 403 c.p. , deve considerarsi parimenti sussistente quando egli venga offeso come fedele in relazione agli identici atti che vengono compiuti verso il figlio di Dio che si è fatto carne , vero Dio oltreché vero uomo .
E , dopo aver sottolineato con il PM che per la ricorrenza dei delitti in questione è addirittura sufficiente il dolo generico , che la condotta del sig. Castellucci avesse quella finalità offensiva è confermato dall’ulteriore documentazione prodotta come DOCC. A , B e D , che attiene ad un’intervista rilasciata dallo stesso prima dello spettacolo del gennaio scorso , in cui egli ha affermato chiaramente di voler , con la rappresentazione teatrale oggetto di denuncia , “ tirare della merda in faccia a Dio “ .
A questo punto , quindi , dopo aver preso contezza di tale inequivocabile dichiarazione confessoria , che parrebbe addirittura dimostrare come il Castellucci avesse letto gli articoli di legge in questione prima di sceneggiare la rappresentazione per essere certo della propria condanna , si può concludere che negare il carattere offensivo di quell’opera nei confronti di Gesù Cristo e di riflesso verso i cristiani significhi conferire alla propria persona una natura ultraonnipotente , tale da meritare maggior tutela giuridica ( che rivendicherebbe in sede penale , se ad essere oltraggiata fosse la propria immagine ) rispetto a quella riconoscibile a colui che viene considerato , a torto o a ragione , da oltre due miliardi di umani il Creatore , tra l’altro secondo una religione monoteistica .
Analoghe conclusioni in termini di colpevolezza e , a maggior ragione , di doveroso rinvio a giudizio , valgono per il reato di cui all’art. 403 c.p.., essendo pacificamente riscontrabili in quella rappresentazione offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone , tali dovendosi ritenere i credenti di fede cristiana , ingiuriati , dileggiati ed irrisi nella figura che rappresenta la religione che essi professano .
2 ) ANALISI DELLA COLPEVOLEZZA SULLA BASE DELLA SOLA SCENEGGIATURA
Il secondo princìpio su cui si fonda la richiesta di archiviazione è di carattere probatorio ed è ugualmente censurabile .
Non si può valutare il carattere offensivo di un’opera solo sulla base della sceneggiatura .
La lettura della stessa , infatti , si riferisce ad una valutazione che l’indagato ( o chi nella Sua compagnia per lui e per se stesso ) fa del proprio operato , fonte che , se ritenuta di per sé unicamente attendibile , escluderebbe il 90% delle condanne nel nostro sistema giudiziario .
E’ mai possibile che un regista risulti in una sceneggiatura relativa ad una sua opera colpevole di un reato ?
Ciò che rileva , come ovvio , è l’oggetto della rappresentazione per come appalesatosi in pubblico , giacché le norme invocate non puniscono i pensieri e le dichiarate intenzioni dell’autore , ma la raffigurazione pubblica del suo lavoro .
Anche a voler concedere , è sicuramente lodevole occuparsi del proprio genitore ammalato , ma ciò non deve aggiuntivamente implicare il disprezzo verso un’immagine sacra , non sussistendo nel nostro ordinamento alcuna scriminante specifica in materia .
Se volessi fare un film per sensibilizzare il pubblico sulla condizione degli anziani , non potrei insultare impunemente Castellucci imbrattando in pubblico di materia fecale il suo ritratto , cospargendolo di sputi e ( come avvenuto nella versione francese , ulteriore elemento a dimostrazione dell’inequivocabile intenzione dell’indagato ) facendolo oggetto di un lancio di granate , ciò per quanto artistica possa essere ritenuta la mia opera .
Nella fattispecie occorre riscontrare se anche una comunità religiosa , come quella cristiana , possa essere oggetto di tutela giuridica nel nostro ordinamento , attraverso la mera applicazione di norme esistenti da decenni ( poi estese a tutte le confessioni ) ed a ciò pacificamente finalizzate , o se tali disposizioni debbano ritenersi tacitamente abrogate per via giurisprudenziale , in violazione dello Stato di diritto e della divisione dei poteri , quindi anche del potere giudiziario da quello legislativo.


PQM


il sottoscritto Avvocato , alla luce della mancata intervenuta abrogazione degli artt. 404 e 403 c.p. , opponendosi alla richiesta di archiviazione 20-4-2012 , con avviso di deposito notificato il giorno 31-5-2012 e termine ultimo di opposizione fissato per lunedì 11-6-2012 , insiste affinché venga effettuata un’integrazione e prosecuzione delle indagini nel procedimento di cui trattasi [ indicando quale oggetto dell’investigazione suppletiva il carattere e l’intenzione blasfemi dell’azione incriminata e quali ulteriori elementi di prova la documentazione allegata al presente atto da A ad E nonché l’audizione delle persone sotto enunciate da a) a d) informate dei fatti ] e in ogni caso , anche previa fissazione di udienza ex art. 410 cpp , perché venga esercitata l’azione penale e formulata l’imputazione verso i soggetti indicati in denuncia , quindi il sig. Romeo Castellucci , gli appartenenti alla sua compagnia teatrale e i responsabili del teatro Parenti , quanto meno per i delitti di cui agli artt. 404 e 403 c.p. , con l’adozione , per quanto di competenza , da parte del Giudice di tutti i provvedimenti di legge e del caso .
Si allegano :
OMISSIS
Si indicano come persone informate dei fatti , in quanto presenti alla rappresentazione tanto da essere autrici di articoli pubblicati dalla stampa nazionale , le sigg.re o drsse :
OMISSIS
Con ossequio e deferenza .
Clusone ( Bg ) , 4 giugno 2012 .

AVV. PIETRO GUERINI